Data: 08/07/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti
La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, respingendo il ricorso presentato da un notaio di Palermo, che aveva stipulato un atto senza effettuare le necessarie visure a causa della arretratezza del sistema di registrazione delle iscrizioni ipotecaria, ha riconosciuto la sua responsabilit�. La Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ci� sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, � comunque responsabile. Per i giudici di legittimit� il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento , da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della propriet� del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli. Viene cos� escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attivit� da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell'obbligazione contrattuale La Suprema Corte ha cos� confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale dell'ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l'iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente.
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