Data: 28/07/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la Sentenza n. 29001 del 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è il Direttore dell'istituto penitenziario a decidere sulla limitazione della ricezione della corrispondenza e della posta per i detenuti. La Suprema Corte, respingendo il ricorso proposto da un detenuto contro l'ordinanza di un Tribunale in merito alla limitazione della ricezione di giornali, ha in merito precisato che “solo il Direttore del carcere, a stretto contatto con la gestione dello stabilimento, può conoscere delle esigenze di sicurezza che consiglino di sottoporre a controllo la corrispondenza non consentendo l'acquisto della stampa”. Inoltre, secondo quanto si legge dalla motivazione della sentenza, “il legislatore, avendo abrogato il comma sesto dell'art. 18 L. 26 luglio 1975, n. 354, che regolava il riferimento al visto sulla corrispondenza, ha inteso differenziare gli istituti dei colloqui dal visto, che resta regolamentato solo dall'art. 18 ter L. 26 luglio 1975, n. 354 che prevede una competenza propositiva di ambedue gli organi il PM e il Direttore dell'Istituto penitenziario. Tale volontà del legislatore non è superabile in nome di esigenze di uniformità di trattamento, ove si consideri che volontariamente è stata operata la scelta di differenziazione degli istituti e che, oltretutto, la diversità di trattamento ha una sua logica ben precisa”. La Corte ha poi concluso sottolineando che, “l'appartenenza a una cosca mafiosa è fonte, nel nostro ordinamento, di restrizioni e divieti anche severi e prolungati che ne legittimano l'applicazione per la gravita intrinseca che tale legame ha in punto di pericolosità e allarme sociali.
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