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Data: 02/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 17576 depositata il 27 luglio 2010, la sesta sezione penale ha stabilito un'importante principio di diritto secondo cui allo straniero può essere concesso asilo politico nel nostro paese se, dietro la condanna penale avuta nel suo paese d'origine, si nasconde in realtà la repressione delle sue opinioni politiche. La Corte ha poi precisato che spetta alle autorità italiane accertarsi in concreto delle persecuzioni poste in essere contro lo straniero che richiede asilo politico. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, la sentenza è l'esito del ricorso proposto da un cittadino turco, appartenente ad una minoranza etnica (curda) che aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di merito Milanese che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale. La Corte di merito aveva spiegato che la motivazione sottesa al rifiuto di offrire asilo era da rintracciare nel fatto che l'uomo non era stato condannato per reati politici ma per aver fatto propaganda ad un movimento di natura terroristica e che le generiche affermazioni dell'uomo, circa la natura di repressione politica della sua condanna, non potevano bastare per ottenere l'asilo in Italia. La Corte di legittimità, annullando la decisione dei giudici di merito milanesi sulla base della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito che spetta all'autorità giudiziaria italiana “scrutinare la situazione di persecuzione addotta dall'interessato verificando in linea generale ed avvalendosi dei suoi poteri di indagine ed informazione la situazione del Paese nel quale è dato operare il rientro” e deve inoltre “considerare la posizione personale del richiedente protezione anche alla luce della documentata adozione di una misura cautelare giurisdizionale per propaganda a favore di organizzazione terroristica al proposito scrutinando il fatto ascritto od accertato e la sua riconducibilità alla area della legittima espressione del dissenso od a quella dell'incitamento vietato alla lotta armata”. |
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