Data: 03/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
� nulla la sentenza di condanna se la perizia psichiatrica non � stata acquisita in base alle norme sulla istruzione dibattimentale. � quanto � stato stabilito con la sentenza n. 29936 depositata il 29 luglio 2010. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di Assise di Palermo aveva disposto la perizia psichiatrica per un uomo condannato in seguito per duplice omicidio doloso. Ma il giudice nell'acquisire la perizia non aveva per� fissato l'udienza per l'esame orale, in violazione dell'art. 501 del codice di procedura penale, pertanto il difensore aveva eccepito la nullit� dell'intero procedimento. La Corte di Cassazione, che ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato ha in proposito chiarito che ��l'art. 467 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'assunzione di prove indifferibili, tra le quali pu� ricomprendersi la perizia destinata ad accertare la capacit� dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, e aggiunge che l'assunzione avviene osservando le forme previste per il dibattimento. Ne consegue che le prove assunte dal giudice nella fase di giudizio, pur se prima dell'apertura del dibattimento, devono rispettare le regole stabilite per l'istruzione dibattimentale. Quindi la capacit� dell'imputato di stare in processo deve essere accertata mediante perizia assunta osservando le forme previste per il dibattimento, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento�. La Corte ha continuato a spiegare che �nel caso concreto la Corte territoriale ha inizialmente avvisato le parti del conferimento dell'incarico peritale, ma poi, depositata la relazione peritale, invece di fissare una nuova udienza per l'esame dei periti e per le conclusioni delle parti, ha emesso de plano la decisione. A causa della mancata instaurazione del contraddittorio e della correlativa lesione del diritto di difesa l'ordinanza di revoca della sospensione � affetta da nullit�, che � tempestivamente dedotta � si estende alla sentenza quale atto consecutivo dipendente da quello dichiarato nullo�.
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