Data: 08/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 15905 depositata il 6 luglio scorso la Cassazione ha stabilito che � legittimo l'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore anche se il contribuente non ha fornito spiegazioni in sede amministrativa, rimanendo cos� inerte rispetto all'invio al contraddittorio. Secondo il giudizio dei giudici di Piazza Cavour, �egli assume le conseguenze di questo suo comportamento�. In particolare, la Corte, cassando la sentenza impugnata dell'Agenzia delle Entrate e citando una sentenza delle sezioni Unite dello scorso anno (Sez. U., Sentenza n. 26635 del 18/12/2009), ha in proposito stabilito che �la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravit�, precisione e concordanza non � �ex lege� determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli �standards� in s� considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivit� - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullit� dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realt� dell'attivit� economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non pu� esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilit� in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilit� dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilit� degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non � vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della pi� ampia facolt�, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, per�, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio pu� motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilit� di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice pu� valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.
Tutte le notizie