Data: 10/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
La causa di estinzione del reato prevale sull'assoluzione (per carenza di prove): � questo il principio enunciato dalla Seconda sezione penale con la sentenza n. 26063. I giudici del Palazzaccio hanno infatti stabilito che una eventuale causa di estinzione del reato farebbe venire meno la possibilit� per l'imputato di essere prosciolto nel merito. In particolare, dopo un riassunto dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione, � stato precisato che �la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., - cio� il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, � insufficiente o � contraddittoria la prova della responsabilit� - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attivit� dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. Tale regola non pu� trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere - a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base allo quale, intervenuta una causa estintiva del reato, pu� essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga. dagli atti processuali positivamente, senza necessit� di ulteriore approfondimento, l'estraneit� dell'imputato a quanto contestatogli�.
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