Data: 01/05/2003 - Autore: www.cassazione.it
Anche dopo la parziale abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, permane l'obbligo previsto dall'art 4 secondo comma della legge 223/91 della preventiva comunicazione per iscritto del licenziamento per riduzione di personale alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 parzialmente abrogato, atteso, tra l'altro che la, norma abrogata perde efficacia soltanto del futuro, ma pu� conservare operativit� in relazione a determinati rapporti sorti nel passato e che l'abrogazione referendaria non riguarda l'organo sindacale in s� considerato, ma solo il criterio di costituzione dello stesso. Corte di cassazione (sez. lav.) sentenza 5698 del 10 aprile 2003 (in www.cassazione.it)
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