Data: 18/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 16896 depositata il 20 luglio scorso, la Corte di cassazione ha stabilito che le casalinghe in caso in infortunio dovranno essere risarcite oltre che del danno biologico anche del danno patrimoniale. Inoltre la Corte ha aggiunto che la casalinga va risarcita anche se si avvale dell'aiuto di una colf. Il principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione Civile del Palazzaccio. In particolare, la Corte, accogliendo il ricorso proposto da una casalinga ha spiegato che “ Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla “casalinga”), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)”. Inoltre, la Corte ha concluso sottolineando che “l'eventuale impossibilità della vittima, per insufficienza di risorse economiche, di ricorrere ad una (vera e propria) colf (e quindi l'eventuale impossibilità di provare il chiaro e determinato danno emergente consistente nelle spese relative per il salario, contributi, ecc…) non autorizza il giudice a negare il risarcimento (tra l'altro riservando così un trattamento deteriore proprio a chi – a causa delle sue modeste condizioni economiche – viene a subire interamente l'usura fisica predetta e quindi danni in concreto più incisivi a causa della minorata capacità ad attendere alle abituali attività domestiche)”.
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