Data: 22/08/2010 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Spigolando qua e là m'imbatto in una pronuncia del Tar Lazio del 17 novembre 2009 n°11242 annotata da Alessandro Del Dotto che campeggia nel terzo e quarto riquadro della home page di un autorevole Portale giuridico del 19 e del 20 agosto 2010: richiama la definizione di incendio boschivo con l'applicazione di divieti, prescrizioni e sanzioni a “zone boscate e pascoli i cui soprassuoli” siano stati percorsi dal fuoco con conseguente inedificabilità. Corro ad aprire il fido vocabolario Zingarelli. Con malcelato compiacimento cerco e trovo proprio quello che volevo trovare: precede sia il lemma "BOSCATA" sia l'aggettivo "BOSCATO" una bella croce, di quelle che si appongono accanto ad un defunto. Con tale simbolo la Zanichelli Editore vuol dire che ambedue i termini hanno accezione ARCAICA. Ma il nostro legislatore quando mai imparerà a scrivere in lingua italiana attuale e moderna? Di certo, l'osservanza ed il rispetto delle leggi presuppone la loro comprensibilità e la stesura in una lingua che si avvicini il più possibile a quella adoperata dalla popolazione. Che il burocrate soccomba! Lo stesso dicasi per i divieti e le avvertenze che si leggono su cartelli murali e segnaletica stradale. Ringrazio mio suocero Pippo che mi ha segnalato il seguente, testuale divieto che vigeva sulla littorina Fabriano-Civitanova Marche qualche lustro fa: "Vietato scendere fronte all'esterno del rotabile". Penso significasse, nella terra dei Sibillini, che uno non poteva scendere sulle rotaie, bensì sul marciapiedi.

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