Data: 21/08/2010 14:13:00 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito "non pu� fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.". La norma che tratta dei "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" prevede tra le altre cose il dovere reciproco di fedelt�, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia. Secondo la Corte (sentenza n. 16614/2010) per motivare l'addebito � necessario accertare se tale violazione, "lungi dall'essere intervenuta quando era gi� maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilit� della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale". Il problema duque, ancora una volta, � quello di identificare cosa ha realmente deteminato la crisi coniugale, crisi che potebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio. L'apprezzamento circa la responsabilit� di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilit� della convivenza - scrive la Corte - "� istituzionalmente riservato al giudice di merito e non pu� essere censurato in sede di legittimit� in presenza di una motivazione congrua e logica".
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