Data: 30/03/2003 - Autore: Redazione
Il danno da "perdita di chance" può essere provato anche in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità. Lo ha affermato la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3999/03) precisando che "la parte, alla quale sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta". Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour, sulla scia di un'autorevole dottrina e dell'orientamento dominante della giurisprudenza, hanno evidenziato che la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione. Ne consegue che la sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza.
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