Data: 30/08/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 16235, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi di settore e i coefficienti presuntivi hanno prevalenza sul criterio di cassa. Tale principio � l'esito del ricorso posto in essere dall'amministrazione finanziaria contro un architetto, i quale, avverso un accertamento basato sui coefficienti presuntivi, aveva contrapposto il criterio di cassa. La Sezione Tributaria civile, investita della questione, rilevando che la Commissione Tributari regionale non si � adeguata ai principi della Corte stessa, ha in proposito precisato che �la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravit�, precisione e concordanza non � "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in s� considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivit� - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullit� dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realt� dell'attivit� economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non pu� esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilit� in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente�.
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