Data: 18/09/2010 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 19607 depositata il 16 settembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista non � tenuto al pagamento dell'Irap sui compensi presi in qualit� di amministratore o membro di un collegio sindacale. Secondo quanto si apprende leggendo la sentenza di legittimit�, la Commissione Tributaria Regionale aveva negato al commercialista il diritto al rimborso dell'Irap per incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali. I giudici di piazza Cavour, su ricorso proposto dal commercialista, che aveva eccepito la violazione della normativa istitutiva dell'Irap sotto il profilo del presupposto impositivo (autonoma organizzazione), ribaltando la decisione di secondo grado, hanno spiegato che in tema di Irap � da escludersi �l'assoggettabilit� ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attivit� professionale intellettuale di dottore commercialista abbia prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualit� di presidente del consiglio di amministrazione di una banca� (Cass. n. 10594 dle 1007), e, pi� in generale dei �redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societ�, associazione o altri entri con o senza personalit� giuridica�, nei termini stabiliti da detto art. 49, comma 2, lettera a), del t.u.i.r. del 1986�. La Corte ha quindi affermato che la sentenza di merito, nella parte in cui ha ritenuto �apprezzabili compensi libero-professionali, tutt'altro che insignificanti e modesti, desunti dal quadro Re delle dichiarazioni dei redditi� come elementi sintomatici di autonoma organizzazione, non deve ritenersi conforme ai pi� consolidati principi affermati in materia dalla Corte stessa. Infatti, gli Ermellini, citando tra le tante alcune recenti sentenza della Corte (Cass. nn. 3676, 3673, 3678, 3680 del 2007) hanno spiegato che costituisce onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza tali condizioni per �l'autonoma organizzazione�, il quale �ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit� ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minino indispensabile per l'esercizio dell'attivit� in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui�.
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