Data: 22/09/2010 09:16:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 31398, la Corte di Cassazione ha stabilito che possono avere il diritto alla sospensione della pena gli immigrati se incensurati e con un'attivit� lavorativa stabile. Tale principio di diritto � l'esito del ricorso di un cittadino extracomunitario che aveva chiesto la sospensione condizionale della pena senza avere per� una risposta positiva in merito alle sue richieste. Infatti, i giudici di merito avevano negato la sospensione al cittadino albanese, fondando la motivazione sulla condizione di extracomunitario dell'uomo che, essendo straniero, non poteva avere �validi referenti� sul territorio nazionale e non avrebbe avuto una �stabile attivit� lavorativa� ragione per la quale era ipotizzabile e presumibile che l'uomo potesse commettere ancora altri reati. I giudici di Piazza Cavour hanno invece motivato la loro decisione confutando la decisione di merito e spiegando che non erano stati valutati correttamente tutti gli elementi per decidere sulla sospensione condizionale della pena e in particolare non era stato preso in considerazione uno statino paga che certificava l'attivit� lavorativa svolta dallo straniero e delle dichiarazioni sottoscritte da ufficiali della marina militare, dichiarazioni in merito all'apprezzamento degli ufficiali dell'attivit� lavorativa dell'uomo. Pertanto, su ricorso del cittadino extracomunitario la Corte ha quindi smontato questa impostazione, quasi discriminatoria e ha annullato la sentenza di merito, richiedendo una nuovo giudizio per la decidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
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