Data: 22/09/2010 08:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
L'11 settembre (data che non si dimentica) 2010 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha sfornato la sentenza n�19416 decidendo il caso di un automobilista beccato dal vigile urbano a conversare al cellulare. "Perch� l'infrazione non venne contestata immediatamente?" si domanda la ditta ricorrente, verosimilmente intestataria del veicolo. Guarda che il conducente del Tuo veicolo � filato via dall'incrocio fregandosene del semaforo rosso. Si d�, per�, il caso che il Giudice di Pace di Roma aveva recepito la non pertinente giustificazione addotta dall'accertatore che si riferiva ad infrazione diversa, pi� grave e mai contestata. Un guazzabuglio. Risponde il Presidente Estensore SETTIMJ: "la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall'agente verbalizzante; osta al suo accoglimento l'efficacia, fino a querela di falso, che l'art. 2700, c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che �Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa � ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non � suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittoriet� oggettiva, mentre � riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che � diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realt� degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti�. Tale pronunzia - come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale - �superando il precedente e gi� prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilit� delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, � necessario proporre querela di falso�. Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione �, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384/IV c.p.c., in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso." Pertanto, la Cassazione ha optato per la legittimit� dell'omessa, immediata contestazione stante la congestione del traffico in quel frangente, mentre la circostanza, ben pi� grave, che il contravventore sia scappato e passato col rosso integra un'infrazione differente, che non inficia la giustificazione dell'agente accertatore. Quindi, le parole di oggi sono FEDE PRIVILEGIATA del verbale dell'Autorit� e QUERELA DI FALSO. Il latinetto adoperato dalla Cassazione equivale a dire: "invano viene provato ci� che, una volta che sia stato provato, non abbia rilevanza". Uno Stato di stampo inflessibile che si barrica all'interno della sostanziale inattaccabilit� dei suoi atti (l'avvocato sa che significa introdurre un giudizio incidentale per querela di falso), ma nel contempo massimamente lassista, visto e considerato che, perseguendo il tizio che parla al cellulare senza viva voce ed auricolare, non contesta la violazione pi� grave del transito con il semaforo a luce rossa, che espone a grande rischio gli utenti della viabilit�. Uno Stato che si fa sempre pi� fatica a comprendere. Ma se Voi ci riuscite, lo spazio qui sotto � a Vostra completa disposizione. Il 9 febbraio 2010 Studio Cataldi si occup� di un caso riguardante tematica analoga. Nei prossimi giorni verr� preso in disamina un altro, rilevante aspetto scaturente dalla sentenza qui evidenziata, di schietta procedura civile.
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