Data: 23/09/2010 09:25:00 - Autore: L.S.
Risulta riconducibile alla fattispecie dell'estorsione la prospettazione, da parte dell'imprenditore, della perdita del posto di lavoro nel caso in cui i dipendenti non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga; lo stesso vale per l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 31/8/2010, n. 32525 della VI Sez. penale) sottolineando, come da giurisprudenza consolidata, che in nessun caso pu� essere legittimata e ricondotta "alla normale dinamica di rapporti di lavoro" un'attivit� minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficolt� economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libert�, della dignit� e dei diritti di chi lavora. Gli Ermellini precisano inoltre che la minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire alla persona offesa di operare una libera scelta; � invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, questa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio.
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