Data: 28/09/2010 10:30:00 - Autore: L.S.
"Ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attivit� di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti". E' quanto dispone la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5099 del 2 agosto 2010 respingendo l'appello di un dipendente, svolgente mansioni di messo comunale, che rivendicava il diritto al compenso per l'effettuazione delle notifiche di atti nell'interesse della Prefettura e dell'Amministrazione finanziaria. Il Collegio, aderendo alla recente giurisprudenza della Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 12/2/2008, n. 493), precisa che "il principio di omnicomprensivit� della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attivit� lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici", doveri nel cui ambito si colloca l'attivit� svolta dall'appellante, effettuata inoltre nel normale orario di ufficio e mediante l'utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall'amministrazione. Peraltro, la disposizione dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 - concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione - prevede come unica destinataria l'Amministrazione comunale, con la conseguenza che deve essere esclusa, almeno a livello implicito, qualsiasi volont� legislativa di attribuire un particolare compenso al singolo messo comunale per ogni atto notificato.
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