Data: 04/10/2010 10:00:00 - Autore: V.Z.
Il �Piano straordinario contro le mafie, nonch� la delega al Governo in materia di normativa antimafia�, approvato con la legge 13.8.2010, n. 136 (in G.U. n. 196 del 23/08/2010) ha introdotto nel nostro sistema numerose norme dirette a contrastare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell'attivit� pubblica. In questa sede ci limiteremo a dare cenni sulle modifiche apportate al codice penale. Per quanto riguarda il reato di �turbata libert� degli incanti� (art. 353, comma 1 c.p.), l'art. 9 della legge 13.8.2010, n. 136 incide con una semplice introduzione del minimo edittale di sei mesi di reclusione e un inasprimento del massimo edittale, ora di cinque anni. Ben pi� incisiva, tuttavia, la novella introdotta dall'articolo successivo della legge citata: fa il suo ingresso nel nostro codice penale, all'art. 353-bis, il reato di �turbata libert� del procedimento di scelta del contraente�. Mentre la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. necessita che la procedura di gara abbia avuto inizio, anche per la semplice configurazione come tentativo di turbata libert� degli incanti (si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 11005/2009), il nuovo reato ricorre ogniqualvolta qualcuno, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalit� di scelta del contraente da parte della amministrazione. E' ora punibile, ad esempio, l'illecito accordo �sottobanco� tra il pubblico impiegato e il potenziale concorrente circa il contenuto del bando di gara o della lettera di invito.
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