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Data: 04/10/2010 10:00:00 - Autore: V.Z. Il “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia”, approvato con la legge 13.8.2010, n. 136 (in G.U. n. 196 del 23/08/2010) ha introdotto nel nostro sistema numerose norme dirette a contrastare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell'attività pubblica. In questa sede ci limiteremo a dare cenni sulle modifiche apportate al codice penale. Per quanto riguarda il reato di “turbata libertà degli incanti” (art. 353, comma 1 c.p.), l'art. 9 della legge 13.8.2010, n. 136 incide con una semplice introduzione del minimo edittale di sei mesi di reclusione e un inasprimento del massimo edittale, ora di cinque anni. Ben più incisiva, tuttavia, la novella introdotta dall'articolo successivo della legge citata: fa il suo ingresso nel nostro codice penale, all'art. 353-bis, il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”. Mentre la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. necessita che la procedura di gara abbia avuto inizio, anche per la semplice configurazione come tentativo di turbata libertà degli incanti (si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 11005/2009), il nuovo reato ricorre ogniqualvolta qualcuno, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della amministrazione. E' ora punibile, ad esempio, l'illecito accordo “sottobanco” tra il pubblico impiegato e il potenziale concorrente circa il contenuto del bando di gara o della lettera di invito. |
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