Data: 03/10/2010 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Niente esame di abilitazione per i professori di religione. A dirlo è una recente sentenza del Tar Lazio, la n. 32600 del 29 settembre scorso, con cui i giudici amministrativi di primo grado hanno rigettato il ricorso proposto da una professoressa pugliese di religione in seguito ad un provvedimento con cui veniva negato alla stessa la possibilità di partecipare alla sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiore. Nel rigettare il ricorso della donna, i giudici hanno spiegato che “l'insegnamento della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità dell'oggetto dell'insegnamento. Trattasi di peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di concorso; requisiti, invece, richiesti dall'art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell'anzianità didattica occorrente per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione (CdS, VI, 19 giugno 2009, n. 4043; id., 13 luglio 2007, n. 3715; id. 4 aprile 2007, n. 1515; id. , 27 settembre 2005, n. 5645)”.
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