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Data: 05/10/2010 11:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Stiamo ricevendo una marea di commenti, da parte di avvocati e di comuni cittadini e Studio Cataldi si sente ancor più onusto di responsabilità nel cercare di fornirVi un aiuto o almeno, in linea subordinata, una chance di sfogo nel menage a trois avvocato-cliente-giudice che ciascuno di noi vive tra ansie, dubbi, microgioie subito interrotte da solenni arrabbiature, anelito di giustizia, risposte spesso insufficienti di una magistratura talora inadeguata, carente negli organici, annegata nella diffusa, scarsa preparazione e nei tempi biblici. Vogliamo prendere un impegno con Voi: non ci sarà un solo commento che non verrà letto e meditato. Azzardiamo: non ci sarà un dispaccio che non verrà ponderato. Del resto, la qualità che più apprezziamo in un magistrato è proprio la PONDERAZIONE. Che per me equivale a meditare il giusto tempo, né poco, né troppo. Si è purtroppo realizzata una tendenziale mortificazione degli intenti della Legge n°689 del 24 novembre 1981, che disciplina la fase processuale del complessivo procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Dedico, come avrete immaginato dal preambolo, questa prima carrellata di lettere all'argomento MULTE STRADALI. 1. Cedo subito la parola all'Avv. Antonio Chiaromonte del Foro di Napoli che l'altrieri ha scritto: "Vorrei sottoporre all'Egregio Collega Storani un caso di cui mi occupo. Un Cliente riceve un verbale -notificato a 1/2 posta - col quale gli viene contestata la sosta in area riservata ai disabili. A giustificazione della mancata contestazione immediata il Vigile deduce che essa non fu possibile" perchè il mezzo (trattavasi di un motorino) "era lanciato a forte velocità". Mi pare proprio che in questo caso, stante l'evidente ed insanabile contraddizione logica esistente tra l'addebito e la giustificazione della mancata contestazione immediata, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che la querela di falso non sia necessaria, forse, nemmeno una prova testimoniale. Ringrazio il Collega Storani, che seguo sempre con grande attenzione su Studio Cataldi, se vorrà darmi la Sua autorevole opinione. Molti cordiali saluti Avv. Antonio CHIAROMONTE (Foro di Napoli) - Risposta: mille grazie per i complimenti che non merito; con l'ovvia premessa che mi riservo di dare un'occhiata alle carte, concordo sul tema: qui la motivazione manca del tutto il che integra già di per sé un'ipotesi di violazione di legge. Entrano in rotta di collisione i concetti di contravvenzione statica e di infrazione dinamica. Di questo passo potrebbero contestarci il divieto di sorvolo in centro storico con l'avallo del vigile-pubblico ufficiale certificatore. In secondo luogo, ammettendo che giustificazione dell'accertatore sussista, è certamente affetta da vizi, contraddittoria ed incongrua. Talché, potrebbe essere degradata nella scala tradizionale di valori: prova piena - limitata efficacia probatoria liberamente apprezzata - valutazioni di carattere giuridico o di mero ordine soggettivo, come tali irrilevanti ed ininfluenti, con apprezzamento riservato al giudice del merito. 2. Parola ora al lettore Claudio CALDAROLA: "Ritengo che il cittadino sia praticamente inerme di fronte ad una accusa come quella di parlare al cellulare alla guida di un automezzo, se uno appoggia semplicemente la mano sulla testa potrebbe essere accusato di telefonare ed è praticamente indimostrabile il contrario, a meno che con data ed ora esatta il giudice possa autorizzare il controllo del traffico, peraltro nessuno vieta di guidare con una mano sola per cui ritengo che questo tipo di infrazione dovrebbe essere tolto dal codice della strada". Risposta: peccato che i Comuni traggano forse il 20% dei loro introiti complessivi dalle multe stradali; il problema al momento insormontabile è assicurare PARI GARANZIE PROCESSUALI ai contendenti; io da rabdomante di processi d'ogni ordine e grado non posso accettare che tale equilibrio venga stravolto in radice dall'ingresso nelle tavole di un processo di OSA di prove precostituite altrove, dotate di fede privilegiata senza che uno dei duellanti abbia potuto partecipare alla loro formazione, in violazione del diritto al CONTRADDITTORIO, unico mio sovrano; per venire al caso ricordato dal Signor Caldarola, finiremo per dover fare attenzione anche ai tic; mi ha fatto riflettere sul fatto che anch'io, quando sono imbottigliato nel traffico, quando l'incrocio è a croce uncinata, mi tocco spesso la testa, compio col capo qualche esercizione tipo stretching e alcuni movimenti potrebbero essere fraintesi. 3. Aggiunge un altro lettore (o lettrice) che indica la mail (che non voglio riportare senza il suo consenso) "l'obbligo della querela di falso anche in caso di palese falso ideologico è un assurdo giugulatorio! Saremo costretti ad impiantare nuove vertenze etc etc. Come ovviare? Saluti". Risposta: purtroppo, se la giurisprudenza di più alto rango vira con decisione verso la sostanziale inattaccabilità del verbale dell'autorità, vale a dire verso l'orientamento più rigoroso, le nostre armi sono spuntate in relazione ai costi spropositati della Giustizia. E' demenziale avere imposto il CONTRIBUTO UNIFICATO alle opposizione alle sanzioni: ciò frustra sul nascere ogni proposito di soddisfazione anche 'morale'. Eppure la casa dello Stato democratico dovrebbe essere di vetro. Ricordo l'incipit dell'editoriale (di tutt'altro tema) di Barbara Spinelli su "La Stampa" del 3 ott '10: "non molti mesi fa, quando Angela Merkel fu catturata da calcoli politici e brevi da perdere di vista l'interesse del proprio Paese ...": la grande giornalista parla della crisi e del salvataggio della Grecia. Talora pensare in piccolo paga nell'immediato per l'ente pubblico, nel senso che il cittadino paga pegno e lo Stato incassa, ma poi il cittadino si disamora totalmente e perde il senso dello Stato, ch'è il collante fondamentale di ogni comunità. La sanzione, del resto, funzione ed ha un significato soltanto se una marginalissima quota dei consociati viola la legge. Da noi lo Stato non riesce più a farsi capire. Tanto per esemplificare, all'Art. 7 del Codice della Strada è stato aggiunto alla chetichella il comma 13-bis) che sanzione con la sospensione della patente da quindici a trenta giorni (più multa pesante da €155,00 ad €624,00) se uno circola nei giorni 'tabù', per due volte in un biennio, con vettura vecchiotta, pur mantenuta in perfetta efficienza, ma con emissioni fuori moda. Vi chiedo se ciò è comprensibile per un padre o una madre di famiglia che non ha danari per comprarsi la fiammante Euro-nuova? La ratio esclusiva è quella dei sempiterni aiuti all'industria automobilistica. 4. Ecco quel che scrive un altro lettore: "forse non lo avete notato, ma da qualche tempo per la Cassazione lo Stato ha sempre ragione! L'autovelox non si certifica, le contestazioni immediate sono rare come le lucciole, le contestazioni devono tutte avvenire con la querela di falso, le ordinanze dei prefetti che rigettano i ricorsi devono essere firmate in originale, ma anche se la firma manca, basta che altri elementi indichino la provenienza sicura e allora è uguale ...Ma c'è un Giudice a Berlino!": me lo auguro vivamente. Qui finisce la prima puntata della posta dei lettori. Seguiranno altri BLOCCHI di corrispondenza, che stiamo catalogando per argomento per seguire un ordine sistematico. Lancerei la proposta di concludere l'intervento sempre con NOME e COGNOME perché non so mai come contenermi con l'indirizzo mail per evitarVi seccature di spam per non parlare di ipotesi di stalking. A qualcuno stiamo chiedendo privatamente l'autorizzazione ad indicarla. Se posso lanciare un messaggio in bottiglia nell'oceano mare: potrebbe indicarmi nome e cognome il (o la) giovane avvocato di Milano del '75 che ha scritto al Portale il 29 set '10 sull'argomento delle specializzazioni varate dal Cnf? Terrei ad utilizzare il suo scritto nella POSTA e RISPOSTA che dedicheremo in tempi brevissimi alla rilevante tematica, ma, assorto(-a) nella profondità dell'intervento, ha dimenticato di indicarmi tutto! Beninteso, anche lo spazietto qui sotto può essere usato liberamente, sia dagli autori delle missive che ringrazio, sia da altri interessati, quale reconventio reconventionis (per non apparire sibillino: in procedura civile è talvolta possibile, a fronte di domanda riconvenzionale promossa dal convenuto, che a propria volta l'attore proponga un'altra riconvenzionale). Ultimo flash: avete visto la nuovissima, portentosa risorsa per redigere celermente la NOTA SPESE? Utilizzatela! |
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