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Data: 04/10/2010 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Ufficialmente sono limitazioni antismog per i centri abitati. Se avete un'auto vecchiotta, state attenti! All'Art. 7 del Codice della Strada è germogliato un comma 13-bis, aggiunto dall'Art. 2 della Legge n°120 del 29 luglio 2010 e passato sotto silenzio bulgaro. Oramai non esiste Comune che non abbia le proprie zone off-limits alle vetture non catalizzate, divieto alle Euro2, zone ZTL inibite alle Euro4 senza FAP (parlo per acronimi come in certe assurde convention aziendali per iniziati suonati). Quel ch'è importante annotare è che chi circola con mezzi appartenenti a categorie più anziane di quelle indicate nell'ordinanza del Vostro Sindaco, soggiace a sanzioni (pagamento da €155,00 ad €624,00) inclusa, in ipotesi di recidiva, che equivale a dire doppia violazione nel biennio, la sanzione della SOSPENSIONE DELLA PATENTE di guida da quindici a trenta giorni. Se non erriamo, abbiamo la fortuna di vivere nell'unico Paese d'Europa che vieta la circolazione alle autovetture strumentalizzando le Direttive Europee; infatti, oltre confine vige il sano principio che, se un'autovettura rispetta la Direttiva con cui fu omologata a tempo debito, può circolare in modo indefinito. Dove siano andati a finire i principi fondamentali del sistema sanzionatorio amministrativo comunitario non è dato sapere: mi riferisco a necessarietà, effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione. Qui, l'ho già scritto altrove, la ratio pare unicamente favorire il turn over del parco veicoli circolante, ad esclusivo vantaggio delle case costruttrici. Nutro, infine, qualche perplessità su chi sia in effetti l'Autorità che abbia la competenza ad emanare i provvedimenti antismog in questione. Non aiuta l'infelice formulazione dell'aggiunta al Codice Stradale. La parola di oggi è, dunque, EMISSIONI INQUINANTI. Il form qui sotto è a Vostra disposizione per ogni considerazione in proposito. |
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