Data: 04/10/2010 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Ufficialmente sono limitazioni antismog per i centri abitati. Se avete un'auto vecchiotta, state attenti! All'Art. 7 del Codice della Strada � germogliato un comma 13-bis, aggiunto dall'Art. 2 della Legge n�120 del 29 luglio 2010 e passato sotto silenzio bulgaro. Oramai non esiste Comune che non abbia le proprie zone off-limits alle vetture non catalizzate, divieto alle Euro2, zone ZTL inibite alle Euro4 senza FAP (parlo per acronimi come in certe assurde convention aziendali per iniziati suonati). Quel ch'� importante annotare � che chi circola con mezzi appartenenti a categorie pi� anziane di quelle indicate nell'ordinanza del Vostro Sindaco, soggiace a sanzioni (pagamento da �155,00 ad �624,00) inclusa, in ipotesi di recidiva, che equivale a dire doppia violazione nel biennio, la sanzione della SOSPENSIONE DELLA PATENTE di guida da quindici a trenta giorni. Se non erriamo, abbiamo la fortuna di vivere nell'unico Paese d'Europa che vieta la circolazione alle autovetture strumentalizzando le Direttive Europee; infatti, oltre confine vige il sano principio che, se un'autovettura rispetta la Direttiva con cui fu omologata a tempo debito, pu� circolare in modo indefinito. Dove siano andati a finire i principi fondamentali del sistema sanzionatorio amministrativo comunitario non � dato sapere: mi riferisco a necessariet�, effettivit�, proporzionalit� e dissuasivit� della sanzione. Qui, l'ho gi� scritto altrove, la ratio pare unicamente favorire il turn over del parco veicoli circolante, ad esclusivo vantaggio delle case costruttrici. Nutro, infine, qualche perplessit� su chi sia in effetti l'Autorit� che abbia la competenza ad emanare i provvedimenti antismog in questione. Non aiuta l'infelice formulazione dell'aggiunta al Codice Stradale. La parola di oggi �, dunque, EMISSIONI INQUINANTI. Il form qui sotto � a Vostra disposizione per ogni considerazione in proposito.
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