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Data: 06/10/2010 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Seconda carrellata della posta dei lettori sul travagliato argomento delle multe stradali; riprendiamo il filo seguendo l'ordine della numerazione della precedente puntata, pubblicata ieri, 5 ott 2010. 5. Un lettore ricorda: "anni fa, sono stato multato in una grande piazza di Mantova, con l'ammenda per essere passato col semaforo rosso. In realtà sono passato col semaforo verde, ma all'ingresso della via uscente dalla piazza, una colonna di pedoni mi ha costretto a fermarmi fino a quando è scattato il verde dalle vie laterali. Ero in posizione tale che ostruivo il traffico dalle vie laterali e dal retrovisore mi accorsi che il vigile stava scrivendo la contravvenzione. A nulla sono servite le spiegazioni, ho dovuto pagare quella multa ingiusta". Risposta: non so se può consolarLa o lenire la Sua ferita sapere che identica sanzione ha subìto, ha poi opposto di persona (ahilui di fretta e malamente, assorto dalla miriade di impegni per Ministeri ed enti vari) ed ha appena pagato dietro mio consiglio un alto funzionario di questo Stato, Magistrato specchiato (nella specie, in realtà arrabbiato) cui sarebbe stato sufficiente far alzare la cornetta ad uno dei collaboratori del suo staff per vederla annullata all'istante in autotutela. Assicuro che nei gangli vitali dello Stato sopravvive ancora chi ha a cuore l'impegno per i Cittadini. 6. Parimenti suggerisco al lettore Cosimo FRIOLI di pagare quella sanzione per sosta prolungata in area soggetta a pagamento (strisce blu); promuovere un giudizio di querela di falso nella fattispecie che Lei pone sarebbe sproporzionato. Purtroppo, si tratta dell'unico strumento (processuale ablatorio) messo a disposizione dall'Ordinamento al fine di inficiare le risultanze estrinseche dell'atto pubblico nella sua genuinità ed autenticità. 7. L'ideale microfono passa all'Avv. Antonio T. SORVILLO per la sua lucida analisi: "Ritengo, a modesto mio parere, che a fronte di opposizione a multa, laddove non stato possibile identificare la persona o il mezzo interessato, il G. di P. adito dovrebbe abilitare, senza indugio, l'opponente alla prova per testi su circostanze di fatto che non siano state appurate nella stesura del verbale, dando la possibilità al cittadino opponente di difendersi nei modi e termini di legge, contro verbalizzanti che redigono atti generici ed approssimativi: in caso contrario, a fronte di specifiche circostanze accertate, risulta necessario opporsi verbale previa querela di falso. Avv. Antonio T. Sorvillo". 8. L'Avv. A. LONOCE lancia un suggerimento su cui non si può non concordare: "Caro, ti ringrazio della puntuale segnalazione, a tale proposito riterrei che la carenza di fede privilegiata dovrebbe sussistere anche nel caso in cui l'automobilista trascriva a verbale dichiarazioni che contestano oggettivamente quanto verbalizzato dal P.Ufficiale - ad es. per oggettiva carenza di visibilità - che ne pensi?- grazie saluti - Avv. A. Lonoce". Risposta: anche il fischietto più bravo del globo si consulta; tra non molto, al Presidente Blatter piacendo, avremo la moviola in campo, noi ci dobbiamo forse attrezzare con le telecamere e la moviola in auto (siccome abita dalle mie parti, tra Filottrano e Porto Recanati, ed alla Domenica Sportiva non lo chiamano più per via della messa al bando della moviola da parte della Rai, potrei chiedere all'ex-arbitro moviolista Tombolini di accompagnarmi con i suoi marchingegni nelle mie peregrinazioni giudiziali?!). 9. Sempre sulla fede privilegiata del verbale ci giunge una gradita opinione da una casella di posta elettronica del Comune di Avezzano: "si condivide pienamente il principio della fede privilegiata con necessaria querela di falso se un cittadino voglia far valere le sue ragioni rispetto ad un pubblico Ufficiale. Non si condivide, tuttavia, il fatto che un Agente di Polizia Giudiziaria, quale è un Agente di Polizia Locale, possa addurre come omessa contestazione il fatto che il tizio sia passato con il rosso, e non verbalizzarlo!! Ovviamente ciò è senza dubbio una omissione che può essere fatta valere nelle opportune sedi giudiziarie, senza dover necessariamente essere un interesse della Corte di Cassazione". Ben venga una sana e franca interlocuzione con gli Enti preposti con l'ovvia considerazione che aiutarli ad operare in modo migliore è una delle finalità che ci prefiggiamo. La seconda puntata finisce qui, con vivissimi ringraziamenti a chi ci ha scritto e ci sta scrivendo; ricordate nome e cognome per nostra comodità, sempre che lo vogliate indicare, con la scontata avvertenza che lo spazio qui sotto può essere sfruttato anche ...in riconvenzionale! Come evidenziato nell'esordio di ieri, stiamo procedendo per blocchi di corrispondenza su determinati temi che alterneremo, dalla burrasca al sereno. "Era il tempo migliore di tutti, era il tempo peggiore di tutti, era l'età della saggezza, era l'età dell'idiozia, era l'epoca della fede, era l'epoca dell'incredulità, era la stagione della Luce, era la stagione delle Tenebre, era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione" scriveva un Uomo nell'Anno 1859: Charles Dickens (il romanzo è "Racconto di due città"). |
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