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Data: 07/05/2003 - Autore: Marina Demaria Il Consiglio di Stato, con provvedimento n. 1929/03, ha sancito il divieto assoluto di ogni forma di pubblicità dei prodotti da fumo, anche mediante strumenti indiretti e occulti. Ne consegue che deve considerarsi ingannevole la pubblicità di una marca di sigarette attuata in forma indiretta o occulta all'interno di una pellicola cinematografica. Il Consiglio di Stato ha emesso tale pronuncia in accoglimento di un ricorso del Codacons che aveva denunciato all'Autorità Garante un messaggio pubblicitario occulto contenuto all'interno di un film trasmesso dalla Rai in prima serata ed avente ad oggetto una nota marca di sigarette. Più precisamente, avverso la sentenza del Tar che non aveva accolto in primo grado il ricorso dell'associazione dei consumatori, quest'ultima si era allora appellata al Consiglio di Stato, sostenendo che il fatto denunciato fosse un tipico caso di "product placement" con carattere artificioso ed ingannevole, con il quale era stato oltretutto aggirato il divieto assoluto di pubblicità dei prodotti da fumo. Il Consiglio di Stato ha dunque accolto il ricorso sulla base di alcuni principi, ossia: il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, nazionali o esteri; il divieto delle "forme indirette di propaganda pubblicitaria" effettuate mediante messaggi occulti, sempre che sussista una "connessione tra l'attività pubblicitaria ed i prodotti da fumo", ed il messaggio adottato sia "concretamente idoneo a determinare l'incremento del consumo del prodotto da fumo"; il divieto del c.d. "product placement" che costituisce una forma di pubblicità non trasparente, giacchè il consumatore viene "aggredito" abusando della sua fiducia in "quella che ritiene essere una fonte neutrale", come una pellicola cinematografica. |
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