Data: 13/10/2010 10:00:00 - Autore: V.Z.
Il TAR Lombardia-Brescia (Sez. II, ordinanza 1 ottobre 2010, n. 700) ha accolto l'istanza cautelare presentata da un Ente Ecclesiastico contro il Comune di Crema (CR), il cui Sindaco aveva pubblicato un'ordinanza in base alla quale si vietava “qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo che rechi disturbo e sia fonte di molestie ai cittadini in ogni spazio del territorio comunale pubblico o aperto al pubblico”. Tale ordinanza è stata adottata in base al d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23.5.2008, n. 92, convertito in legge 24.7.2008, n. 125, che ha introdotto, in seno all'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, una disposizione la quale ha conferito al Sindaco un potere davvero rilevante: quello di emanare ordinanze a contenuto normativo, ad efficacia indeterminata nel tempo e a prescindere dai presupposti della contingibilità e della urgenza. Ebbene, il TAR Lombardia-Brescia ha deciso di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte Costituzionale, adita dal TAR Veneto 22 marzo 2010, n. 40, per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della citata novella all'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Il motivo del ricorso alla Consulta, condiviso dal TAR Lombardia-Brescia, è che sembra eccessivo il potere così riconosciuto al Sindaco, posto nelle condizioni di sovvertire la gerarchia delle fonti indicata dalla Carta Costituzionale, la quale attribuisce solo alla legge e agli atti ad essa equiparati l'idoneità a incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.
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