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Data: 12/10/2010 11:25:00 - Autore: N.R.
Non devono pagare la tassa di concessione governativa i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perche' non ancora abilitati all'esercizio della professione forense.
Il tributo - spiega l'Agenzia delle Entrate - e' invece dovuto invece per gli anni
successivi, "in cui i praticanti procuratori possono essere nominati
difensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero'.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 103/E che scaturisce dalla richiesta di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza
dovessero pagare o no la concessione governativa per iscriversi al registro
dei praticanti.
Secondo l'Agenzia "la tassa e'
dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal
secondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perche' solo da
quel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare la
professione forense'.
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