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Data: 13/10/2010 10:30:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 20999 depositata il 12 ottobre la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ex coniuge che non percepiva l'assegno divorzile non ha diritto alla pensione di reversibilità. Il principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione lavoro del Palazzaccio su ricorso proposto dall'ex moglie che, in seguito al rigetto della sua richiesta da parte della Corte di Appello del Capoluogo calabrese aveva proposto ricorso per la cassazione della decisione di merito contro l'Inps, eccependo in sede di legittimità che essendo stata coniugata con l'uomo fino a pronuncia di divorzio (modificata nel 2002) aveva diritto alla pensione di reversibilità. Contrariamente alle eccezioni proposte dalla donna la Corte ha invece confermato quanto stabilito dai giudici di merito, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario. In sostanza, la Corte citando la legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 ha spiegato che “il requisito della titolarità dell'assegno - si legge dalla parte motiva della sentenza - presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un'eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto”. |
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