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Data: 16/10/2010 10:00:00 - Autore: L.S. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza depositata il 7 ottobre 2010 (procedimento C-224/09), ha stabilito che "un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari." La Corte interviene su un caso sollevato dal Tribunale di Bolzano relativamente alla conformità di alcune norme italiane in materia di sicurezza sul lavoro con quanto disposto dall'articolo 3 della Direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Nello specifico, è stato chiesto se vi è compatibilità tra la predetta Direttiva e quanto disposto dall'articolo 90 del DLgs. n. 81/2008, nella parte in cui consente una deroga all'obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza nonché nella parte in cui prevede l'obbligo di redigere un piano di sicurezza solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese. I Giudici Comunitari, confermando un consolidato orientamento - Sentenza della Corte 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia -, ricordano che la direttiva stabilisce senza equivoci l'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese e che detta direttiva non ammette alcuna deroga a tale obbligo. Per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all'obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari, quali quelli enumerati nella direttiva, oppure di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare. |
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