Data: 30/04/2003 - Autore: Annamaria Villafrate
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 4930/03), compiendo una ricognizione sulla cessione dei crediti in generale, ha stabilito che, in mancanza di espressi divieti normativi, � ammissibile la cessione del credito per trattamento di fine rapporto a scopo di garanzia.
I Giudici della Corte hanno infatti osservato che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto non � di natura strettamente personale, dovendo intendersi per tali, secondo la definizione datane dalla dottrina, �quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona�, per i quali l'incedibilit� �� sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione�.
Il trattamento di fine rapporto, si legge nella sentenza, non rientra in questa ipotesi, giacch� si tratta di prestazione il cui contenuto � collegato, sotto il profilo causale, al rapporto di lavoro e, ai fini della determinazione della prestazione, non ha alcuna incidenza la persona del creditore.

Tutte le notizie