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Data: 18/10/2010 10:00:00 - Autore: L.S. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde (interpello n. 33/2010) in merito alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori "inviati" da imprese stabilite in uno Stato membro dell'U.E., in regime di distacco, presso un'impresa avente sede in Italia; risponde inoltre in relazione alla problematica concernente la determinazione dell'imponibile previdenziale nei confronti dei suddetti lavoratori, ossia se a tali fini trovino applicazione le disposizioni normative del Paese di invio ovvero quelle del Paese in cui viene espletata l'attività. Il Ministero precisa che, al fine di garantire standard di tutela "uguali o analoghi" sull'intero territorio nazionale, l'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 72/2000 - recante l'attuazione della Direttiva europea 96/71/CE - sancisce che nei confronti dei lavoratori "inviati" nel nostro Paese da un'azienda situata in un diverso Stato membro trovano applicazione, durante il periodo del distacco, "le medesime condizioni di lavoro" previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro. "La norma fa riferimento alle condizioni di lavoro e occupazione previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio lex loci laboris), in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali" ove la nozione di tariffa minima salariale "è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato". Il Dicastero, in relazione alla problematica concernente la determinazione dell'imponibile previdenziale, ribadisce che "per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie trova applicazione il principio di 'personalità', opposto al principio di 'territorialità' vigente in materia di condizioni di lavoro. Pertanto nell'ipotesi di distacco intracomunitario, ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale, occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore e non al regime italiano (art. 14 Regolamento CEE n. 1408/1971 - art. 12 del Regolamento CEE n. 883/2004), fermo restando che la retribuzione su cui calcolare l'imponibile e la relativa contribuzione sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento come sopra specificato." |
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