|
Data: 20/10/2010 10:59:00 - Autore: L.S. La Seconda sezione della Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 35352/2010), rigettando il ricorso di un funzionario delle poste - condannato per truffa aggravata per aver falsamente promesso a dei genitori l'assunzione delle figlie in cambio di denaro - stabilisce che "il traffico di posti di lavoro, anche al di fuori di ipotesi riconducibili al delitto di corruzione o di millantato credito, costituisce comunque causa illecita perché contraria non tanto al buon costume (concetto che evoca, più propriamente, le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza), quanto all'ordine pubblico." Nel caso preso in esame il funzionario impugnava la sentenza della Corte d'Appello "per essere stata ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese nonostante che l'accordo fra costoro e il ricorrente fosse lato sensu corruttivo, moralmente riprovevole e comunque caratterizzato da causa contraria al buon costume e non da una mera illiceità legale (come invece affermato dalla Corte territoriale), il che ex art. 2035 c.c. escludeva l'azionabilità della pretesa restitutoria". La Suprema Corte smentisce la tesi del ricorrente, precisando che "nel caso in esame la norma di riferimento non è l'art. 2035 c.c., bensì l'art. 2033 c.c., che sancisce la ripetibilità dell'indebito oggettivo, compreso quello derivante - come nella vicenda in discorso - da nullità del contratto per illiceità della relativa causa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1343 c.c. e dell'art. 1418 c.c., comma 2 in quanto contraria all'ordine pubblico." Sottolineano i giudici di legittimità che "l'art. 2035 c.c. è pur sempre norma eccezionale rispetto alla regola generale della ripetibilità dell'indebito, di guisa che, per quanto se ne voglia dare una lettura più estesa (essendo il concetto di buon costume, per sua stessa natura, necessariamente suscettibile di aggiornamento con il mutare della sensibilità sociale e dei modelli culturali e comportamentali), nondimeno essa non potrà mai sovrapporsi o, peggio, sostituirsi al concetto di ordine pubblico, salvo voler procedere all'arbitraria creazione di un'insanabile antinomia di sistema." |
|