Data: 12/02/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Cassazione - con sentenza 17 novembre 2001-30 gennaio 2002 n. 3376 - interviene in tema di diritti dell'imputato disabile applicando il principio generale in base al quale la dichiarazione di contumacia presuppone che il giudice escluda la sussistenza o la probabilitą dell'esistenza di cause impeditive.
In particolare, secondo la Suprema Corte, nel caso di imputato disabile gli interventi di rimozione degli ostacoli debbono essere preventivi rispetto al manifestarsi dell'esigenza e i relativi problemi non possono oggi essere considerati come problemi individuali ma debbono essere assunti dall'intera collettivitą.
In sostanza, una volta che l'autoritą giudiziaria abbia convocato il cittadino a comparire in giudizio spetta in via generale all'amministrazione garantire che per le persone disabili siano assicurate modalitą di accesso ai locali rispettose dell'uguaglianza e della pari dignitą di tutti i cittadini.
Pertanto il permanere di barriere architettoniche che impediscono all'imputato di accedere ai locali d'udienza rende nulla l'ordinanza che ne dichiara la contumacia.

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