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Data: 03/11/2010 10:00:00 - Autore: V.Z. In un liceo classico di Roma uno studente non era stato ammesso alla classe successiva ,a seguito di un consiglio di classe caratterizzato, tra l'altro, dalla mancanza degli insegnanti di informatica e spagnolo, che non avevano provveduto a delegare per iscritto un altro docente della stessa materia impiegato nella scuola in questione, come, invece, avrebbero dovuto per la regolarità della riunione collegiale, trattandosi, appunto di "collegio perfetto". Ebbene, tanto è bastato per far sì che il TAR (TAR – LAZIO, Roma, Sez. III-BIS, sentenza 25 agosto 2010, n. 31634) abbia accolto il ricorso presentato da un genitore del ragazzo bocciato. In base al combinato disposto degli artt. 5, comma 7 e 193, comma 1, del d.lgs.16.4.1994, n. 297 e ss.mm.ii., infatti, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti; sempre dalle norme citate, inoltre, si evince che deve essere il dirigente scolastico ("preside", secondo la "vecchia" nomenclaura) a presiedere ogni consiglio di classe, salvo delega espressa a uno dei componenti l'organo collegiale stesso, alla presenza, comunque, di tutti gli insegnanti della classe che ci si appresta a valutare. |
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