Data: 03/11/2010 10:00:00 - Autore: V.Z.
In un liceo classico di Roma uno studente non era stato ammesso alla classe successiva ,a seguito di un consiglio di classe caratterizzato, tra l'altro, dalla mancanza degli insegnanti di informatica e spagnolo, che non avevano provveduto a delegare per iscritto un altro docente della stessa materia impiegato nella scuola in questione, come, invece, avrebbero dovuto per la regolarit� della riunione collegiale, trattandosi, appunto di "collegio perfetto". Ebbene, tanto � bastato per far s� che il TAR (TAR � LAZIO, Roma, Sez. III-BIS, sentenza 25 agosto 2010, n. 31634) abbia accolto il ricorso presentato da un genitore del ragazzo bocciato. In base al combinato disposto degli artt. 5, comma 7 e 193, comma 1, del d.lgs.16.4.1994, n. 297 e ss.mm.ii., infatti, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti; sempre dalle norme citate, inoltre, si evince che deve essere il dirigente scolastico ("preside", secondo la "vecchia" nomenclaura) a presiedere ogni consiglio di classe, salvo delega espressa a uno dei componenti l'organo collegiale stesso, alla presenza, comunque, di tutti gli insegnanti della classe che ci si appresta a valutare.
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