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Data: 21/10/2010 08:30:00 - Autore: V.Z. Un cittadino irakeno ha proposto ricorso innanzi al TAR (TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, sentenza 21 ottobre 2010, n. 32942) per chiedere l'annullamento del provvedimento, emanato da un dirigente del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente stesso in Norvegia (quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo). Il cittadino ha posto alla base dell'impugnazione la considerazione che, sull'originale dell'atto, la firma era illeggibile e sbiadita, mentre sulla copia a lui recapitata mancava l'autentica, ex art. 18 del D.P.R. n. 445/2000. Il TAR, richiamando altre precedenti pronunce giurisprudenziali conformi (tra le altre, TAR Campania - Napoli, sez. III, sentenza 8.9.2006, n. 7983; TAR Toscana - Firenze, sez. III, sentenza 19.3.1999, n. 42), ha ribadito che, mentre la mancanza della firma nell'atto amministrativo originale, tale da determinare l'assoluta impossibilità di ricondurre il provvedimento al suo autore e, quindi, all'Ente (per il principio dell'immedesimazione organica), provoca la sua nullità, per mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto stesso, diversa è la situazione in esame. Quando la sottoscrizione sia semplicemente illeggibile e ancorché manchi l'autentica sulla copia, in presenza di altri elementi che permettano di identificare la provenienza dell'atto, si configura una mera irregolarità del provvedimento. Nella fattispecie de quo, peraltro, la paternità dell'atto amministrativo era resa palese dalla presenza, in calce al documento, del nome e cognome del dirigente dattiloscritti e perfino del timbro dell'Amministrazione emanante. |
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