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Data: 02/11/2010 16:00:00 - Autore: L.S. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7626 del 26 ottobre 2010 ha affermato che i criteri corretti su cui basare la scelta in merito ad una procedura selettiva riservata alle categorie protette, aventi diritto al collocamento obbligatorio, sono indicati nell'art. 24, comma 3, ult. periodo, della L. 11.3.1988, n. 67, il quale dispone che "… La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica…". Nel caso di specie la ricorrente, candidata per la procedura selettiva indetta da un Comune per la copertura di un posto di esecutore dattilografo (IV q.f.), riservato alle categorie protette ex L. n. 482/1968, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza del TAR di reiezione del suo ricorso contestando l'omessa predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione nonché l'omessa valutazione del suo titolo di studio. Il Collegio precisa che "l'omessa valutazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente non dipende da alcuna illegittimità, ma dal fatto che l'assenza di criteri fissati nel bando" (non contestabile poiché la domanda è limitata alla verifica della legittimità degli atti di esecuzione del bando che hanno condotto l'amministrazione a individuare un'altra candidata per il posto in questione) "ha determinato l'applicazione del citato art. 24, comma 3, che non fa riferimento al titolo di studio." Si legge poi in sentenza che "in assenza di una posizione di parità con riguardo al criterio dell'idoneità alle mansioni da svolgere" (i titoli vantati dalla controinteressata risultavano essere maggiormente specifici e più rispondenti alle mansioni da svolgere) "non era, quindi, possibile utilizzare i residuali criteri, invocati dall'appellante, della anzianità anagrafica e di iscrizione nelle liste di collocamento." |
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