Data: 14/11/2010 09:15:00 - Autore: V.Z.
In data 25 giugno 2010 il Corpo di Polizia provinciale di Napoli e i tecnici dell'A.R.P.A.C. effettuano un sopralluogo su un fondo condotto in locazione dal Consorzio E.R.E.A e accertano che, sullo stesso, sono stati abbandonati consistenti quantit� di rifiuti speciali, di cui una parte pericolosi, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Dopo oltre un mese, il Sindaco di Afragola (NA), competente territorialmente e in virt� del combinato disposto degli artt. 54 del TUEL, dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/1991 e del D. Lgs. n. 152/2006, adotta l'ordinanza n. 89 del 4 agosto 2010, in base alla quale ordina al citato consorzio di procedere, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nel fondo in questione, nonch� ad effettuare per eventuale bonifica e ripristino ambientale un'indagine sull'area interessata per l'accertamento dei valori di attenzione. L'E.R.E.A. ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza citata (e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale), in quanto � stato omesso nei suoi confronti l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR (TAR Campania � Napoli, Sez. V, sentenza 18/10/2010, n. 19881) ha accolto il ricorso ricordando che, secondo quanto emerge dall'attenta lettura dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e come gi� dichiarato in numerose pronunce (ex plurimis, TAR Campania, sez. V, sentenza 3/2/2005, n. 764 e TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, sentenza 27/4/2005, n. 692), per potersi tralasciare l'invio della comunicazione in esame � necessario che l'urgenza, che pure si potrebbe astrattamente evincere dal ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, sia �qualificata�, in relazione alle concrete circostanze della fattispecie de quo e tale particolare necessit� di procedere con assoluta celerit� deve essere oggetto di specifica e accurata motivazione. Nel caso di cui trattasi, invece, il considerevole lasso di tempo intercorso tra la conoscenza, da parte del Sindaco, della situazione di pericolo e l'emanazione dell'ordinanza lascia presumere che sussistevano i tempi per l'invio della comunicazione ex art 7 legge n. 241/1990.
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