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Data: 02/11/2010 11:58:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 22212 depositata il 29 ottobre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che lo studio associato deve pagare l'Irap indipendentemente dal requisito dell'autonoma organizzaizone. La sentenza è l'esito del ricorso proposto da uno studio associato contro l'agenzia delle entrate e avverso la decisione di merito. Lo studio aveva eccepito la violazione della normativa Irap sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza dell'autonoma organizzazione. Con la decisione la sezione tributaria del Palazzaccio ha quindi precisato che il requisito dell'autonoma organizzaizone non è richiesta per gli studi associati che pagano questo tributo al di là del livello organizzativo che hanno raggiunto. Dalla motivazione della sentenza degli Ermellini si legge infatti che “l'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell'Irap l'esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l'esercizio di un'attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l'attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d'imposta”. Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell'imposta”, che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'art. 2”, individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell'art 5, comma 3, del t.u.i.r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni”. L'attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l'attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d'imposta (“in ogni caso”), prescindendo dal requisito dell'autonoma organizzaizone”. |
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