Data: 01/11/2010 11:10:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
La parola di oggi è overruling: il 28 ott '10 Studio Cataldi ha offerto la visione prospettica e salvifica del Tribunale Civile di Macerata - Giudice Monocratico Giuseppe Barbato, con la decisione n.975 del 21 ott '10 consultabile in ALLEGATO, con cui viene superata l'eccezione afferente l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio in relazione all'obiter dictum delle Sezioni Unite n.19246/'10 - Presidente Carbone, Estensore Salmè, PM Pivetti (concl. conf.). Ricordiamo che, per granitica e protratta ermeneutica giurisprudenziale, l'onere della costituzione dell'opponente nel termine dimidiato di cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione operava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto, vuoi per scelta consapevole, vuoi per errore. Ancora una volta nella storia d'Italia i Tribunali, in special modo quelli di dimensioni minori come quello di Tivoli, sentenza 13 ott '10 - Estensore Dott. Vincenzo PICARO, si rivelano più attenti alle esigenze concrete delle parti litiganti. Il Dott. Picaro aderisce alla tesi che riteniamo preferibile, quella della RIMESSIONE IN TERMINI: " ...concedendo un termine superiore a quello ordinario di novanta giorni, per cui conformandosi incolpevolmente alla costante interpretazione della Suprema Corte si sono costituiti l'ottavo giorno dalla notifica, rispettando il termine di costituzione ordinario di dieci giorni; rilevato del resto che la rimessione in termini serve solo ad evitare la definitività del decreto ingiuntivo scaturente dalla nuova interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'improcedibilità derivante dalla tardiva costituzione dell'opponente, equiparata a mancata costituzione (vedi in tal senso Cass. 9684/1992; Cass. 2707/1990; Cass. 1375/1980), mentre il giudizio di opposizione si è articolato attraverso la normale dialettica delle parti, che, fino al rilievo d'ufficio della questione, mai ha riguardato l'argomento della tardiva costituzione degli opponenti ..." sono le lineari espressioni usate dal Monocratico di Tivoli che si commentano da sole per chiarezza espositiva. E' la questione dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente iscritta secondo il nuovo orientamento scattato il 9 set '10: la parte che abbia confidato su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme che regolano il giudizio non può risponderne in caso di inopinato mutamento (OVERRULING). Questa l'ordinanza emessa dal Tribunale di Marsale il 20 ott '10 a firma del Dott. Francesco LUPIA: "Ritenuto che infatti il principio di irretroattività del diritto vivente (c.d. overruling), tipico degli ordinamenti di Common Law, postula il carattere costitutivo e vincolante delle pronunzia delle Corti Superiori (c.d. principio dello “stare decisis verticale”), invero non operante nel nostro ordinamento, ove ogni giudice è libero di interpretare secondo la propria discrezionalità la disposizione di legge, anche discostandosi (pur motivatamente) dalle posizioni della Suprema Corte; ritenuto che pertanto la violazione dei termini di costituzione da parte dell'opponente non potrà mai stimarsi valida sulla scorta del principio tempus regit actum, il quale assume quale unico parametro di riferimento il diritto positivo codificato e non anche quello vivente; ritenuto che dunque lo strumento necessario per far salve le ragioni di giustizia sostanziale che sottendono ai riferiti principi di marca costituzionale ed internazionale debbano essere ricercati altrove; ritenuto che essi possano bene essere identificati nell'istituto ex art.153 c.p.c. , il quale consente di rimettere in termini la parte che abbia incolpevolmente violato un termine perentorio"; rilevo che anche qui l'Estensore fa ricorso all'istituto della RIMESSIONE IN TERMINI, che reputo preferibile. E' in corso di pubblicazione su "Il Foro Italiano" edito dalla Zanichelli, un maestoso articolo degli insigni Studiosi e Professori di Diritto Processuale Civile Remo CAPONI Andrea PROTO PISANI, ambedue dell'Università di Firenze, e Giuliano SCARSELLI, ordinario presso l'ateneo di Siena, che deve imporre una riflessione ancor più profonda della singola questione esaminata. Ne estrapoliamo due passi significativi, uno iniziale e l'altro finale. Veramente acuminato il periodo in cui i Chiar.mi Autori invocano che sia scongiurata la trasformazione del giudice nel freddo burocrate, senza interrogarsi sulle RICADUTE pratiche delle scelte che compie. "In verità, come si comprende, non ...di una puntualizzazione, ma di una vera e propria RIVOLUZIONE del sistema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ...le Sezioni Unite hanno detto, ...per la prima volta, che tutte le opposizioni, a prescindere dal termine di comparizione che l'opponente assegna all'opposto e indica in citazione, hanno i termini di costituzione ridotti a metà, e ... in buona sostanza, le Sezioni Unite hanno detto, per la prima volta, che tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo vanno iscritte a ruolo entro cinque giorni dalla notifica della citazione. Va da sé, allora, che questa “puntualizzazione” è invece una pericolosissima “rivoluzione”, che potrebbe non solo in futuro aggravare, senza sufficiente giustificazione, l'attività delle parti e dei loro difensori, bensì avere effetti DEVASTANTI sul contenzioso esistente". Questa la caustica chiusa dell'approfondito commento, interamente leggibile sul sito www.fondazioneforensefirenze.it: "E poiché non è la prima volta in questo anno che le Sezioni Unite giungono a conclusioni in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni processuali, oppure in contrasto con propri precedenti orientamenti consolidati, o ancora in contrasto con il BUON SENSO, se non addirittura in contrasto con il diritto dei cittadini di agire e difendersi in giudizio senza inutili vessazioni, non v'è che augurarsi tempi migliori, e nuovi orientamenti che facciano giustizia di questi. In ogni caso, fin d'ora, riteniamo che l'orientamento non possa applicarsi ai giudizi pendenti, in quanto, come detto, il mutamento di giurisprudenza in materia di interpretazione di norme processuali, ovvero di norme comportamentali, non può incidere su comportamenti e atti processuali già consumati, poiché assimilabile allo IUS SUPERVENIENS irretroattivo. Ed ancora, in ogni caso, l'orientamento non è applicabile in via equitativa a quei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo smistati dal giudice ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma c.p.c." con il MONITO FINALE: "in futuro ci auguriamo che le Sezioni Unite, tra più soluzioni, scelgano quella più conforme a giustizia, intendendo per giustizia l'aspirazione dei cittadini all'attuazione dei propri diritti soggettivi, non l'aspirazione degli uffici a sgravare i ruoli". Il dibattito è aperto: che ne pensa il Tribunale Supremo dei lettori del Portale? Io sul form annoterei: davvero non si avvertiva il bisogno di tale svolta radicale, completamente inutile, anzi nociva.
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