Data: 03/11/2010 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Tocca al Tribunale Civile di PAVIA, con l'acuta ordinanza depositata il 14 ott '10, dire la sua sulla questione che agita i nostri sonni: gi� il 28 ott '10 Studio Cataldi ha offerto la visione salvifica del Tribunale Civile di Macerata - Giudice Monocratico Dott. Giuseppe Barbato, con la decisione n.975 del 21 ott '10 consultabile in allegato, con cui viene superata l'eccezione afferente l'ammissibilit� e la procedibilit� del giudizio in relazione all'obiter dictum delle Sezioni Unite n.19246/'10 - Presidente Carbone, Estensore Salm�, PM Pivetti (concl. conf.). Anche il 1� nov '10 ci siamo occupati nuovamente del problema dando la parola ai Tribunali di TIVOLI e di MARSALA. Insomma, che fare in caso di iscrizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oltre il 'nuovo' termine individuato dalla famosa sentenza n.19246/'10 delle Sezioni Unite della Cassazione? La soluzione escogitata dall'Estensore, il Monocratico pavese Dott. Andrea BALBA, � la seguente: "ritenuto ...sussistere nell'ordinamento l'istituto di carattere generale della rimessione in termini; visto l'Art. 153 c.p.c. secondo cui �i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile pu� chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma�. Considerato che l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cio� del capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volont� del legislatore di fare in modo che l'istituto della rimessione in termini sia di applicazione GENERALIZZATA e non limitata all'ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attivit� difensive nel corso della trattazione della causa (in questi termini Tribunale di Mondov� 19.2.2010); considerato, inoltre, che la rimessione in termini presuppone: a) l'inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto processuale; b) il verificarsi di un impedimento di fatto puntuale e tendenzialmente limitato alla parte, non imputabile a quest'ultima; c) l'apprezzabilit� dell'impedimento, in quanto tale, con una valutazione gi� coeva al verificarsi di quest'ultimo; d) l'accertamento in concreto dell'impedimento, sulla base degli elementi forniti dall'istanza della parte, che lasci al giudice significativi margini di valutazione circa la sussistenza o meno del fatto che ha impedito il tempestivo compimento dell'atto; che nel caso di specie tutti questi elementi sono presenti: l'opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi cos� come interpretato dal sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite; tale comportamento non � imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l'indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all'iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale � stato riconosciuto dalla stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini (Cass. 14627/2010)"; l'aspetto sorprendente � che "per il caso di mutamento giurisprudenziale la rimessioni in termini debba essere concessa anche d'ufficio (in senso conforme Cass. 14627/2010)"; conclude il Dott. BALBA "da ultimo, ...nel caso di specie l'effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo della causa per cui nessun ulteriore attivit� deve essere svolta dall'attore opponente" e fissa l'udienza per il prosieguo dell'istruttoria testimoniale gi� ammessa. Va notato che il Tribunale pavese ha adottato la soluzione della rimessione in termini che riteniamo senz'altro preferibile e si � ispirato alla raffinata ordinanza interlocutoria n.14627/'10 depositata il 17 giu '10 dalla 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione (Presidente Dott. Antonino ELEFANTE - Relatore Dott. Alberto GIUSTI) che ravvisa nel rimedio della rimessione in termini il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile; la Cassazione con tale ordinanza applica la rimessione in termini in MANCANZA dell'ISTANZA DI PARTE "dato che, nella specie, la causa non imputabile � conosciuta dalla Corte di Cassazione"; cos� fa il Tribunale di Pavia; senonch�, tale ermeneutica � in palese contrasto con il tenore del Codice di Procedura Civile, che richiede espressamente l'istanza della parte incappata nel problema dell'inosservanza del termine.
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