Data: 03/11/2010 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Tocca al Tribunale Civile di PAVIA, con l'acuta ordinanza depositata il 14 ott '10, dire la sua sulla questione che agita i nostri sonni: già il 28 ott '10 Studio Cataldi ha offerto la visione salvifica del Tribunale Civile di Macerata - Giudice Monocratico Dott. Giuseppe Barbato, con la decisione n.975 del 21 ott '10 consultabile in allegato, con cui viene superata l'eccezione afferente l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio in relazione all'obiter dictum delle Sezioni Unite n.19246/'10 - Presidente Carbone, Estensore Salmè, PM Pivetti (concl. conf.). Anche il 1° nov '10 ci siamo occupati nuovamente del problema dando la parola ai Tribunali di TIVOLI e di MARSALA. Insomma, che fare in caso di iscrizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oltre il 'nuovo' termine individuato dalla famosa sentenza n.19246/'10 delle Sezioni Unite della Cassazione? La soluzione escogitata dall'Estensore, il Monocratico pavese Dott. Andrea BALBA, è la seguente: "ritenuto ...sussistere nell'ordinamento l'istituto di carattere generale della rimessione in termini; visto l'Art. 153 c.p.c. secondo cui “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”. Considerato che l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè del capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l'istituto della rimessione in termini sia di applicazione GENERALIZZATA e non limitata all'ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa (in questi termini Tribunale di Mondovì 19.2.2010); considerato, inoltre, che la rimessione in termini presuppone: a) l'inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto processuale; b) il verificarsi di un impedimento di fatto puntuale e tendenzialmente limitato alla parte, non imputabile a quest'ultima; c) l'apprezzabilità dell'impedimento, in quanto tale, con una valutazione già coeva al verificarsi di quest'ultimo; d) l'accertamento in concreto dell'impedimento, sulla base degli elementi forniti dall'istanza della parte, che lasci al giudice significativi margini di valutazione circa la sussistenza o meno del fatto che ha impedito il tempestivo compimento dell'atto; che nel caso di specie tutti questi elementi sono presenti: l'opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dal sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite; tale comportamento non è imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l'indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all'iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale è stato riconosciuto dalla stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini (Cass. 14627/2010)"; l'aspetto sorprendente è che "per il caso di mutamento giurisprudenziale la rimessioni in termini debba essere concessa anche d'ufficio (in senso conforme Cass. 14627/2010)"; conclude il Dott. BALBA "da ultimo, ...nel caso di specie l'effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo della causa per cui nessun ulteriore attività deve essere svolta dall'attore opponente" e fissa l'udienza per il prosieguo dell'istruttoria testimoniale già ammessa. Va notato che il Tribunale pavese ha adottato la soluzione della rimessione in termini che riteniamo senz'altro preferibile e si è ispirato alla raffinata ordinanza interlocutoria n.14627/'10 depositata il 17 giu '10 dalla 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione (Presidente Dott. Antonino ELEFANTE - Relatore Dott. Alberto GIUSTI) che ravvisa nel rimedio della rimessione in termini il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile; la Cassazione con tale ordinanza applica la rimessione in termini in MANCANZA dell'ISTANZA DI PARTE "dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di Cassazione"; così fa il Tribunale di Pavia; senonché, tale ermeneutica è in palese contrasto con il tenore del Codice di Procedura Civile, che richiede espressamente l'istanza della parte incappata nel problema dell'inosservanza del termine.
Tutte le notizie