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Data: 04/11/2010 09:30:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 22296 depositata il 2 novembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono soggetti a sanzione amministrativa i taxi che, su richiesta del cliente, escono fuori dal comune di competenza e di rilascio della licenza taxi. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un tassista era andato fino all'aeroporto di Bari per prelevare un uomo e riportarlo a Taranto, comune di competenza e comune da cui era partita la chiamata di richiesta del servizio taxi. L'uomo aveva infatti chiamato da Taranto nei giorni precedenti per assicurarsi che il taxi li avrebbe aspettati all'aeroporto di Bari per riportarli a Taranto. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione del tassista alla sanzione amministrativa e questa decisione, seppur con motivazioni diverse, è stata confermata dagli Ermellini. Secondo il Palazzaccio infatti, lo sconfinamento deve considerarsi legittimo soltanto perché la chiamata è partita dal comune di competenza. Dalla parte motiva della sentenza emessa dalla seconda sezione civile, su ricorso proposto dal comune di Bari, che aveva eccepito che il servizio comincia solo con il prelevamento dell'utente, la Corte, rigettando il ricorso ha ritenuto infondato il motivo precisando che il servizio taxi può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente infatti - come spiega la Corte - il comma 2 dell'art. 11 (l.21/1982) collega “il prelevamento dell'utente” e “l'inizio del servizio” con la disgiuntiva “ovvero”. Che tale congiunzione sia stata proprio in senso disgiuntivo (come sinonimo di “opppure”), e non esplicativo (come sinonimo di “ossia”), è rivelato dall'uso del verbo al plurale (“sono effettuati”) e confermato dalla considerazione che le norme esplicativo-definitorie sono contenute in altra parte – quella iniziale, artt. Da 1 a 3 – della legge in esame. Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba intendersi per inizio del servizio. Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al “servizio”, appunto) del cliente. Il che comporta, in particolare, l'onerosità e l'esclusività: non può esservi, cioè, inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il tassista si sia mosso dalla sua città per ordine del cliente, come invece ha ritenuto il giudice di pace”. |
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