Data: 05/11/2010 10:00:00 - Autore: L.S.
Con sentenza n. 21967 del 27 ottobre 2010 la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che si "ribella" al provvedimento di trasferimento ad altra sede non pu� essere sanzionato con il licenziamento, soprattutto se il rifiuto � motivato dalla necessit� di assistere il coniuge affetto da handicap grave. Nel caso in esame una lavoratrice - ammessa dall'INPS al godimento delle agevolazioni di cui all'art. 33, L. 104/1992 per le condizioni di salute del marito, affetto da grave handicap - impugnava il trasferimento ad una sede diversa disposto nei suoi confronti dalla societ� per cui lavorava nonch� il licenziamento successivamente intimatole (giustificato da una nuova complessiva riorganizzazione aziendale), invocando la tutela reale. Il Tribunale di Napoli riconosceva l'illegittimit� del licenziamento, condannando la societ� alla riassunzione o al risarcimento dei danni ex art. 8, L. 604/1966. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva appello sottolineando il carattere ritorsivo del licenziamento, la cui reale giustificazione era da rinvenirsi nel rifiuto del trasferimento. La Corte territoriale, accogliendo le richieste della lavoratrice, dichiarava illegittimi sia il trasferimento che il licenziamento, ordinando alla societ� di reintegrare la lavoratrice nel suo posto di lavoro ovvero in mansioni equivalenti. La societ� proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il trasferimento trovava la sua giustificazione nella contrazione di lavoro nella sede di appartenenza e che l'aspetto del riassetto organizzativo era riconducibile alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sindacabile dal Giudice. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha sottolineato che la libert� di iniziativa economica privata (in questo caso la scelta dell'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa da parte del datore di lavoro) "non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert� ed alla dignit� umana". I Giudici di legittimit� hanno evidenziato la legittimit� delle conclusioni della Corte d'Appello che desumeva come unica ragione del licenziamento della dipendente - a seguito di una valutazione presuntiva fondata su indizi gravi, precisi e concordanti - la sola volont� del datore di lavoro di sanzionare la lavoratrice per essersi "ribellata" al provvedimento di trasferimento disposto unilateralmente dalla societ�; hanno cos� concluso che, "a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda, va accordata alla lavoratrice ricorrente la piena tutela reale ex art. 18 Stat. Lav.".
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