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Data: 06/11/2010 11:00:00 - Autore: L.S. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21160/2010, ha affermato che un rapporto di lavoro nato in forma di tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la diversa manifestazione di volontà delle parti, sulla base della costante effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Nel caso di specie un lavoratore, addetto all'esazione presso un casello autostradale, chiedeva al Tribunale che fosse accertato che il rapporto part-time formalmente instaurato con la società datrice di lavoro si era concretamente svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo. La decisione del Tribunale, che accoglieva in parte la domanda del lavoratore, veniva poi parzialmente riformata (nella parte che stabiliva la decorrenza del rapporto di lavoro come a tempo pieno) dalla Corte d'Appello, che dichiarava la sussistenza del rapporto a tempo pieno rilevando che, alla stregua delle risultanze documentali, il lavoratore aveva prestato con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all'orario normale. Avverso tale decisione la Società datrice di lavoro presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che lo svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare, di per sé, l'esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto. I Giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, secondo la quale le ragioni del decisum andavano individuate in relazione alla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti; hanno quindi applicato il principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione "cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o, come nel caso che ne occupa, addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno." |
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