|
Data: 06/11/2010 08:19:00 - Autore: Luisa Foti Si all'impugnazione della fattura della Tia (Tariffa igiene ambientale). A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22377 depositata il 3 novembre 2010 con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una società toscana. La sezione tributaria del Palazzaccio ha invece affermato che la fattura Tia rappresenta un avviso di liquidazione. Nella parte motiva della sentenza, in cui vengono citate le più recenti sentenza al riguardo, (Cass. n. 12194/2008, SS. UU. n.16293/2007) si legge infatti che “sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”. Nel caso - ha aggiunto la Corte riferendosi al caso di specie - è incontroverso che la richiesta di pagamento è stata avanzata con l'emissione di Fattura, portante il carico fiscale per sorte ed accessori ed il periodo di riferimento e, quindi, che trattavasi di pretesa ben definita nel quantum, ancorché non adeguatamente esplicitata nel procedimento di determinazione, formalizzata, peraltro, con l'espressa previsione della irrogazione di una sanzione (30%), per il caso di mancato pagamento. L'atto, dunque, non poteva, in alcun modo, essere considerato un avviso bonario come tale improduttivo di effetti pregiudizievoli, sia avuto riguardo alla successiva possibile attivazione del procedimento monitorio e/o dell'iscrizione a ruolo, sia pure, considerando gli effetti esterni di carattere tributario (venendo in rilievo nei rapporti attivi e passivi con il Fisco) e contabile (dovendo le relative partite essere inserite nel Bilancio della società), sia, infine, considerando gli effetti dannosi per il contribuente, connessi alla eventuale falsità delle voci di bilancio, avuto riguardo alla particolare metodica di determinazione delle Tariffe T.I.A.”. |
|