Data: 15/05/2003 - Autore: Marina Demaria
L'Agenzia del Territorio, con Circolare n. 4/T dello scorso 7 maggio, ha chiarito che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non costituiscono titolo idoneo per la cancellazione delle domande giudiziali. L'Agenzia ha infatti ricordato che nel nostro sistema di pubblicit� immobiliare la formalit� di cancellazione produce effetti estintivi di tipo definitivo. Di conseguenza, dal momento che il provvedimento d'urgenza ha per sua natura carattere provvisorio, non pu� produrre gli effetti tipici connessi alla formalit� di cancellazione. In altre parole, non appare giuridicamente sostenibile che un provvedimento a contenuto tipicamente provvisorio, sotto il profilo processuale, possa produrre, sul piano sostanziale, effetti definitivi ed irreversibili.
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