Data: 17/11/2010 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
I Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale di Ancona, Dott.sse Francesca MICONI ed Edi RAGAGLIA, "in mancanza di un sistema ufficiale di pubblicit� delle sentenze nomofilattiche", in cui "l'affidamento incolpevole dell'opponente possa essersi protratto successivamente, finch� la notizia del revirement non si � diffusa con ampiezza tale che un operatore particolarmente qualificato come il difensore non potesse ignorarlo senza addebito di negligenza" hanno ritenuto di predisporre un prospetto riassumibile come segue: per le opposizioni notificate entro il 9 set '10 operer� la RIMESSIONE IN TERMINI; per le opposizioni notificate tra il 10 set '10 ed 6 ott '10 fino a prova contraria, mentre per le opposizioni successive al 6 ott '10 occorrer� dimostrare la CAUSA NON IMPUTABILE. "Dunque la rimessione in termini potr� operare anche oltre il 9 set '10. Un DISCRIMEN indicativo pu� essere individuato nella data della comunicazione con cui il CNF ha denunciato le preoccupazioni della classe forense per le conseguenze dell'indiscriminata applicazione dell'obiter dictum della sentenza della Suprema Corte: infatti ci� comprova la diffusione della notizia tra la maggior parte degli avvocati. Ci� non toglie che la data indicata funga solo come necessario elemento presuntivo che non impedisce di escludere l'applicabilit� dell'art. 153 c.p.c. per le opposizioni tra il 9 set �1' ed il 6 ott '10 quando l'opposto dimostri che l'opponente era al corrente del revirement (ad esempio perch� ha eccepito l'improcedibilit� in un precedente giudizio di opposizione) oppure di ammetterla per le opposizioni successive al 6.10.2010, quando l'opponente dimostri una specifica causa non imputabile a colpa che non ha consentito di conoscere la sentenza delle Sezioni Unite".
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