Data: 20/11/2010 10:00:00 - Autore: L.S.
L'Inail, con nota del 15 novembre 2010, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione preventiva, a carico del committente, relativa al lavoro occasionale accessorio. In particolare l'Istituto, in riferimento a due precedenti note (n. 7969/2010 e n. 8181/2010) - emanate con l'obiettivo di allineare le basi dati INPS ed INAIL, semplificando gli adempimenti a carico dei committenti in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio e precisando le nuove funzionalit� applicative - , ha precisato che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione pu� ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni. L'Inps, tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire da molti rappresentanti del mondo produttivo relativamente al limite temporale di trenta giorni stabilito nelle precedenti note, concorda sull'opportunit� di elidere il limite temporale, fatto salvo l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.
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