Data: 15/05/2003 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 28/4 maggio 2003) ha stabilito che ?in caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non pu� limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente?. L'Autorit� precisa che ?l'istituto di credito deve invece assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati gi�, in tutto o in parte, eventualmente comunicati? e che, nel caso in cui ?l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca pu� far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia?. Con questa motivazione il Garante per la privacy, in accoglimento di un ricorso presentato da un correntista, ha ordinato all'istituto di credito di integrare i riscontri inviati fornendo al cliente, entro un termine stabilito, tutti quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati, o di mettergli a disposizione una copia della documentazione.
Tutte le notizie