Data: 28/11/2010 09:38:00 - Autore: V.Z.
La Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimit� sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, col parere n. 18 reso il 4 ottobre scorso, nel negare il visto di legittimit� all'incarico dirigenziale della Sovrintendenza speciale per il polo museale di Venezia, affidato dal dirigente generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attivit� culturali, ha colto l'occasione per chiarire quali sono i presupposti essenziali e indispensabili da rispettare per assumere a tempo determinato dirigenti estranei all'organico dell'Ente. La Corte dei Conti ha fornito un'interpretazione assai rigorosa della nuova normativa dettata dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: al fine di contenere la spesa della macchina pubblica e non frustrare legittime aspettative di crescita professionale e carriera del personale interno, specie di livello dirigenziale, si pu� eccezionalmente conferire incarichi al di fuori dei ruoli, solo allorch� sia compiutamente e oggettivamente dimostrato che, all'interno dell'Amministrazione interessata, non � possibile reperire nessun soggetto che sia idoneo a ricoprire l'incarico da affidare, per titoli, qualifiche e competenze. Siffatta carenza di professionalit� interna deve essere diffusamente motivata negli atti amministrativi che conducono all'assegnazione dell'incarico, cos� come va attentamente motivata per iscritto l'assoluta necessit� per l'Ente di avere un dirigente esterno in possesso di determinate competenze e/o titoli. E' stata, cos�, giudicata del tutto inadeguata la motivazione, peraltro tardiva e parziale, data dal dirigente generale di cui sopra, che faceva riferimento a un generico �valore aggiunto� che avrebbe caratterizzato la persona cui aveva affidato l'incarico esterno in questione.
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