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Data: 02/12/2010 09:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Proteina nobile (ho scritto nella prima parte del 12 nov '10) del mondo dell'avvocatura, la mediazione conciliativa dovrebbe essere comunque praticata ogni giorno. Uno dei concetti fondamentali per acquisire la mentalità 'giusta' per il primo approccio all'amletico istituto è chiedersi se io posso andare dal giudice e dirgli: "Io odio la mia vicina di casa perchè e percome". Certamente no. Nel processo civile trovano riconoscimento le PRETESE ed i DIRITTI delle parti in contesa, non certo i rancori personali. Con buone maniere il magistrato mi manderebbe idealmente al diavolo. Ma spesso sono proprio le rabbie che serbiamo ad impedire sul nascere ogni tentativo di conciliazione. Quante volte ci siamo sentiti ripetere dai clienti che i soldi ci sono anche per la tigna. La metodologia che segue il conciliatore è diametralmente opposta: guarda agli INTERESSI ed ai BISOGNI dei contendenti. Il bisogno è per eccellenza ciò ch'è realmente rilevante per la persona e risiede nella sfera valoriale ed emozionale. Pertanto, dotato di ottima capacità di ASCOLTO, il bravo conciliatore (scusate se rido, ma mi viene in mente Frassica, il bravo presentatore, in "Indietro tutta" di Renzo Arbore) formula domande che tendono all'emersione delle autentiche motivazioni del contrasto. Il bravo conciliatore aiuta le parti a sortire opzioni creative. Prendendo a prestito le espressioni (riferite ad altro tema)dello scrittore Antonio SCURATI "un Paese in grave crisi economica e sociale come l'Italia, in un cronico declino da decrescita industriale e morale, dovrebbe forse risollevarsi puntando proprio sull'immaginazione creativa" (La Stampa del 23 nov '10 - pag. 39). In verità, del complesso ereditario tuttora indiviso io vorrei conseguire quel dato cespite perché mio nonno mi portava in quella casetta a far le vacanze estive. Io ero piccolo e con lui ero felice. In fondo in fondo non m'importa un fico che l'edificio sia nel Comune di Rocca Sgurgola (copyright del Dott. Marco ROSSETTI che il 24 nov '10 a Bologna si interrogava se esistesse davvero il paesino dei suoi mille esempi). Per me è come la Piazzetta di Capri. Va, poi, a finire che il mio contendente, invece di optare per il negozio ubicato nel centro di Roma, recrimini proprio il cespite a me caro, talvolta solo e soltanto per farmi uno sgarbo. Pertanto, osserviamo con frequenza impressionante che la sfera interiore gioca un ruolo fondamentale. Al cospetto di dichiarate pretese di natura economica, altre e ben differenti sono le sottostanti motivazioni dalle quali origina il conflitto tra le parti. Sono aspetti che mi sono sforzato di chiarire nel mio libro intitolato "Il procedimento sommario di cognizione nei sinistri stradali" uscito ai primi di giugno di quest'anno per Maggioli Editore. Ho fatto l'esempio della casa al mare e dello chalet in montagna che a me pare calzante: "3.2. Ai sensi dell'art. 1) del decreto legislativo viene definita mediazione l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole (la cosiddetta → mediazione compositiva), che nella formulazione di una proposta per la soluzione della lite (cosiddetta → mediazione propositiva). 3.3. Stando al tenore della lettera b) del medesimo art. 1) mediatore è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio”. Fondamento è il contratto, è il negozio con cui si va alla ricerca non della soluzione giusta, bensì della soluzione opportuna. In diritto si bada alla fondatezza delle pretese. In mediazione si va ad un piano sottostante, molto più importante: ciò che conta non è il vantaggio, bensì l'utilizzabilità del vantaggio. Gli interessi in gioco nella contesa possono essere valutati appieno soltanto dalle parti. In un contratto di scambio il consumatore brama l'acquisto dell'I-Phone della Apple che campeggia su tutti i periodici presenti in edicola e la Apple ovvero il rivenditore mi vuole vendere l'ultimo ritrovato della propria tecnologia: cioè l'I-Phone! Il consumatore aspira all'acquisto della Toyota IQ ed il concessionario muore dal desiderio di vendere un esemplare in più! Ecco che allora il contratto di scambio apporta soddisfazione ad entrambe le parti proprio come quando uno va a ristorante con una fame pazzesca ed il ristoratore si aspetta che affluiscano più avventori possibili ai quali dar da mangiare. Questo stesso meccanismo può dispiegarsi anche nella risoluzione di una controversia che attingerà ad un vantaggio che mai e poi mai potrebbe aversi per il tramite di un terzo, sia esso giudice o arbitro. Poniamo il caso di due fratelli in causa per l'eredità; i giudizi di divisione sono tignosi; uno ama il mare, l'altro è sciatore; nella divisione del patrimonio ereditario avanti al Giudice avremo metà per uno casa al mare e casa in montagna. Avanti al mediatore professionale ciascuno avrà quel che desidera in relazione alle proprie preferenze". Cosa deve fare, in conclusione, il conciliatore professionale? Deve sbloccare l'impasse e scomparire. Spesso le cause del conflitto sono invisibili ma occorre portarle alla luce. Il conciliatore deve essere, ho tentato di spiegare, il CATALIZZATORE di una reazione chimica di altri elementi che da soli non danno il prodotto finale: ma, attenzione!, negli elementi finali dopo la reazione chimica del catalizzatore non troverete contaminazioni. Mi sono sempre chiesto cosa significhi con esattezza riforme visto e considerato che sono nato, cresciuto (e di barba ormai incanutita) con la polisensa espressione. Il Portale Studio Cataldi seguiterà a fornirVi sin dai prossimi giorni una serie di contributi sulla materia di cogente attualità, con l'augurio che anche questa riforma non naufraghi come tutte quelle che l'hanno preceduta. |
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