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Data: 03/12/2010 09:00:00 - Autore: L.S. E' legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente. Inoltre l'atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, che violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all'attività lavorativa espletata, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento. Sono questi i principi ribaditi nella sentenza n. 24361 del 1° dicembre 2010 dai Supremi Giudici, che confermando la decisione dei giudici d'Appello respingono il ricorso proposto da un lavoratore licenziato per violazione degli obblighi di diligenza e per scarso rendimento. Nel caso in esame il lavoratore, licenziato dalla Società datrice di lavoro, si rivolgeva al Tribunale sostenendo l'illegittimità del recesso; la Società invece, sostenendo la fondatezza e la gravità degli inadempimenti del lavoratore, sottolineava come i colleghi del dipendente si lamentassero spesso per i suoi ritardi, per le omissioni e per le violazioni nello svolgimento del lavoro. I Giudici di primo grado, ritenendo illegittima la scelta della Società di non contestare immediatamente i fatti al lavoratore e reputando che, tra l'altro, le singole condotte non fossero gravi, condannava la datrice di lavoro al ripristino del rapporto con il dipendente e al risarcimento del danno. In Appello, però, la decisione del Tribunale veniva ribaltata, poiché i giudici consideravano le inadempienze del lavoratore come rientranti nelle nozioni di violazione degli obblighi di diligenza nell'adempimento della prestazione e di scarso rendimento. Tali inadempienze, sottolineavano i giudici d'Appello, pur non arrecando un danno economico creavano malumore e scontento nei colleghi del lavoratore, costretti spesso a terminare il lavoro lasciato incompleto, ed erano comunque sintomo di un rendimento lavorativo insufficiente nonché espressione di inadempimento della prestazione lavorativa. La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore ricorrente, ha affermato la corretta motivazione della valutazione della Corte d'Appello sulla base di elementi di prova rappresentativi di un quadro di scarsa diligenza, sufficiente a legittimare la risoluzione del rapporto lavorativo. |
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