Data: 03/12/2010 09:00:00 - Autore: L.S.
E' legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attivit� resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente. Inoltre l'atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, che violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all'attivit� lavorativa espletata, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento. Sono questi i principi ribaditi nella sentenza n. 24361 del 1� dicembre 2010 dai Supremi Giudici, che confermando la decisione dei giudici d'Appello respingono il ricorso proposto da un lavoratore licenziato per violazione degli obblighi di diligenza e per scarso rendimento. Nel caso in esame il lavoratore, licenziato dalla Societ� datrice di lavoro, si rivolgeva al Tribunale sostenendo l'illegittimit� del recesso; la Societ� invece, sostenendo la fondatezza e la gravit� degli inadempimenti del lavoratore, sottolineava come i colleghi del dipendente si lamentassero spesso per i suoi ritardi, per le omissioni e per le violazioni nello svolgimento del lavoro. I Giudici di primo grado, ritenendo illegittima la scelta della Societ� di non contestare immediatamente i fatti al lavoratore e reputando che, tra l'altro, le singole condotte non fossero gravi, condannava la datrice di lavoro al ripristino del rapporto con il dipendente e al risarcimento del danno. In Appello, per�, la decisione del Tribunale veniva ribaltata, poich� i giudici consideravano le inadempienze del lavoratore come rientranti nelle nozioni di violazione degli obblighi di diligenza nell'adempimento della prestazione e di scarso rendimento. Tali inadempienze, sottolineavano i giudici d'Appello, pur non arrecando un danno economico creavano malumore e scontento nei colleghi del lavoratore, costretti spesso a terminare il lavoro lasciato incompleto, ed erano comunque sintomo di un rendimento lavorativo insufficiente nonch� espressione di inadempimento della prestazione lavorativa. La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore ricorrente, ha affermato la corretta motivazione della valutazione della Corte d'Appello sulla base di elementi di prova rappresentativi di un quadro di scarsa diligenza, sufficiente a legittimare la risoluzione del rapporto lavorativo.
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