Data: 03/12/2010 11:15:00 - Autore: Roberto Cataldi
Anche se mamma e papa' vivono a notevole distanza creando oggettive difficolt� di gestione dei rapporti con i figli, il giudice pu� comunque disporre l'affidamento condiviso. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.24526/2010) ricordando che l'affidamento a un solo genitore � un'ipotesi residuale rispetto all'affidamento ad entrambi che pu� ricorrere solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso. Ci� accade in particolare in caso di manifesta carenza o inidoneit� educativa di uno dei genitori. Con riferimento al caso preso in esame, la suprema Corte fa notare che i giudici di merito da un lato non hanno tenuto conto dell'illecita sottrazione della minore al padre operata dalla madre che aveva trasferito la figlia Romania presso la propria famiglia di origine e dall'altro non hanno considerato che l'obiettiva distanza tra le residenza dei genitori non pu� costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso se tale lontananza � stata terminata dal comportamento illecito di uno dei genitori. La condotta della madre spiega la corte costituisce dimostrazione di grave carenza comportamentale nei confronti della figlia e ci� incide sul giudizio di idoneit� del genitore a prendersi adeguatamente cura delle esigenze della minore. La Corte di merito in sostanza aveva erroneamente escluso l'applicabilit� dell'affidamento condiviso sulla base della lontananza dei genitori ed aveva poi scelto quale genitore pi� idoneo al ruolo di unico affidatario la madre che invece aveva dimostrato noncuranza nei confronti del diritto della minore conservare rapporto con il padre e con il proprio ambiente di vita.
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